[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl

[2]LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ritenendo che l'utilizzazione delle acque dello Spol presente un considerevole interesse per lo sviluppo delle risorse elettriche dei due Paesi e per il soddisfacimento delle necessita' delle rispettive economie, considerando che la derivazione di parte di dette acque sul versante italiano dell'Adda, secondo la proposta italiana da un lato, e la creazione del bacino di accumulazione a Livigno, secondo la proposta svizzera dall'altro lato, costituiscono due modi di utilizzazione delle risorse idrauliche di tronchi di corsi d'acqua situati, nella loro sezione a monte, sul territorio italiano e, nella loro sezione a valle, sul territorio svizzero, hanno riconosciuto che ciascuno dei due Stati aveva diritto ad una parte dell'energia idraulica in proporzione al salto e alla portata naturale di propria pertinenza di tali sezioni e che le rispettive utilizzazioni, realizzabili mediante due sistemi distinti, dovevano essere oggetto di decisioni concordate, tenuto conto, degli interessi esistenti e delle differenti legislazioni dei due Stati. Esse hanno quindi convenuto che era opportuno per i due Stati concedere di comune accordo, ai richiedenti italiani e svizzeri, il diritto di realizzare le opere occorrenti per l'utilizzazione dell'energia, idraulica, fissare le quantita' di potenza idraulica a cui ciascuno dei due Stati ha diritto nei due sistemi di utilizzazione e procedere in seguito, su questa base, ad uno scambio di quantita' corrispondenti di potenza e di energia elettrica in modo che ciascuno dei concessionari possa, disporne, per quanto possibile, nelle stesse condizioni che se l'energia idraulica utilizzata fosse di sovranita' di un solo ed unico Stato. A questo scopo esse hanno deciso di stipulare una convenzione internazionale ed hanno nominato i loro plenipotenziari, e precisamente:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]Sua Eccellenza Maurilio COPPINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera,

[5]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il Signor Max PETITPIERRE, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale, i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona; e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[6]Articolo 1

[7]Il Governo svizzero da' il suo consenso a che il Governo italiano assenta la concessione di derivare dal loro corso naturale una parte delle acque dello Spoel che scorrono successivamente dal territorio italiano in quello svizzero, e di utilizzare la corrispondente forza idraulica sul versante italiano dell'Adda, in conformita' delle clausole della presente Convenzione e mediante la concessione complementare del Governo svizzero, per la parte di forza idraulica ricavabile sul territorio svizzero.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art1 · fonte del testo