Tenuto conto della portata e del salto utilizzabili sui rispettivi territori dei due Stati, resta convenuto che la potenza idraulica media valorizzata nell'impianto a serbatoio di Livigno e di spettanza dell'Italia e' di 8.750 cavalli teorici. In corrispondenza l'Italia avra' diritto ad una quantita' di energia elettrica producibile nell'impianto di Livigno e ad una parte della potenza disponibile in detto impianto. L'energia e la potenza spettanti all'Italia sono fissate rispettivamente a 36,5 milioni di kWh all'anno e a 18.250 kW. La Repubblica italiana potra' disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterra' utili. L'energia e la potenza elettriche spettanti all'Italia ed ivi trasportate saranno esentate dalla Confederazione svizzera da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Italia e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta su territorio italiano. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Italia restano tuttavia sottoposte, in Svizzera, alla legislazione svizzera in materia. L'energia e la potenza elettriche spettanti all'Italia non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche italiane sull'esportazione dell'energia elettrica. Resta inteso che il Governo italiano non porra' ostacoli all'impiego in Svizzera di questa energia in cambio dell'autorizzazione del Governo svizzero di utilizzare in Italia una quantita' corrispondente dell'energia di spettanza della Svizzera in conformita' dell'art. 4 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art10 · fonte del testo