Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l'Adda e del salto disponibile in Svizzera a valle della localita', "Ponte del Gallo" resta convenuto che la potenza idraulica media spettante alla Svizzera e' di 26.850 cavalli teorici. In corrispondenza la Svizzera avra' diritto ad una quantita' di energia elettrica producibile nell'impianto di Premadio e ad una parte della potenza, disponibile nell'impianto stesso. L'energia e la potenza spettanti alla Svizzera sono fissate rispettivamente a 128 milioni di kWh all'anno e a 64.000 kW. La Confederazione svizzera potra' disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterra' utili. L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera ed ivi trasportate saranno esentate dalla Repubblica italiana da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta sul territorio svizzero. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Svizzera restano tuttavia sottoposte, in Italia, alla legislazione italiana in materia. L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche svizzere sull'esportazione dell'energia elettrica. Resta inteso che il Governo svizzero non porra' ostacoli all'impiego in Italia della parte di tale energia corrispondente alla quantita' spettante all'Italia, in conformita' dell'articolo 10 della presente Convenzione, e cio' sempreche' il Governo italiano conceda in cambio l'autorizzazione ad utilizzare in Svizzera detta quantita'.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art4 · fonte del testo