In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione dell'esercizio o di qualsiasi altra causa di decadenza prevista negli atti di concessione, i Governi dei due Stati contraenti prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno piu' appropriati alla situazione ed, eventualmente, accorderanno nuove concessioni.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
