I Governi dei due Stati contraenti si comunicheranno le loro decisioni in merito agli atti di concessione; questi non avranno efficacia se non dopo che i due Governi si saranno dichiarati d'accordo sulle condizioni imposte. Queste ultime dovranno concordare su tutti i punti in cui sara' necessario. Esse potranno derogare alle norme della legislazione nazionale la cui applicazione fosse di ostacolo alla concordanza degli atti di concessione. Le concessioni scadranno il 31 dicembre dell'ottantesimo anno a partire dalla data fissata negli atti di concessione per la messa in servizio delle opere. I beneficiari delle concessioni avranno, per tutta la durata di esse, un foro in ciascuno dei due Stati contraenti. La limitazione ulteriore o la revoca di una delle concessioni non potra' essere decisa che a seguito di accordo fra i due Governi.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art12 · fonte del testo