[1]Articolo III

[2]1. Le Alti Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del lago di Lugano come opera d'utilita' pubblica. I due Governi accorderanno conseguentemente, ciascuno per il proprio territorio, il diritto d'espropriare, se e' del caso, i fondi necessari alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere, come pure i diritti che vi si oppongano. 2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artiii · fonte del testo