[1]Articolo III
[2]1. Le Alti Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del lago di Lugano come opera d'utilita' pubblica. I due Governi accorderanno conseguentemente, ciascuno per il proprio territorio, il diritto d'espropriare, se e' del caso, i fondi necessari alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere, come pure i diritti che vi si oppongano. 2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
