(1) I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti contraenti avranno come fondamentale obiettivo la messa in opera, con un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacita' adatta alle normali e prevedibili necessita' del traffico aereo internazionale in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte contraente che avra' designato l'impresa che esercita i detti servizi. (2) L'impresa designata da una delle Parti contraenti potra' soddisfare, nel limite della capacita' globale prevista dal primo capoverso del presente articolo, alle necessita' del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente sempre che cio' non sia pregiudizievole agli interessi fondamentali di quest'ultima Parte contraente. (3) In caso di variazione di traffico o' al fine di corrispondere ad esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo sulle rotte specificate, le imprese designate dovranno convenire fra di loro sulle misure appropriate per soddisfare tali variazioni di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le autorita' aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile. (4) Nel caso in cui una delle imprese designate da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su di una o piu' rotte, sia una parte, sia la totalita', della capacita' di trasporto che essa dovrebbe offrire, tenuto conto dei suoi diritti, essa si accordera' con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima per un determinato periodo di tempo la totalita' di una parte di tale capacita' di trasporto. L'impresa designata che avra' trasferito tutti o parte dei suoi diritti potra' riprenderli allo scadere di detto periodo. (5) Prima dell'inizio dei servizi convenuti, nonche' per ogni variazione di capacita', le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno circa la applicazione pratica dei principi previsti dalla presente convenzione per quanto attiene ai servizi convenuti esercitati dalle imprese designate.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~art6 · fonte su Normattiva