1. Gli Stati contraenti non sono tenuti ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui ritengano che questa sia tale da portare pregiudizio alla loro sovranita', alla loro sicurezza, all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art14 · fonte su Normattiva