un'Amministrazione doganale dovra' richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire a sua volta, essa dovra' richiamare nella richiesta l'attenzione dell'altra Amministrazione su tale circostanza. L'esecuzione della richiesta sara' a discrezione di quest'ultima Amministrazione doganale.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art15 · fonte su Normattiva