un'Amministrazione doganale dovra' richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire a sua volta, essa dovra' richiamare nella richiesta l'attenzione dell'altra Amministrazione su tale circostanza. L'esecuzione della richiesta sara' a discrezione di quest'ultima Amministrazione doganale.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
