Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 4 (Convenzione)
DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza potra' essere negata:
- a)se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici;
- b)se si riferisce a reati previsti dalal legge militare e non dal diritto comune;
- c)se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico, o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. La parte richiesta deve prontamente comunicare alla Parte richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
