l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranita', alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, puo' rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art16 · fonte su Normattiva