l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranita', alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, puo' rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
