1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorita' Giudiziaria, al fine:

  • a)di assicurare l'osservanza della legislazione doganale;
  • b)di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali. 2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, ne' di multe e di altre somme.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art2 · fonte su Normattiva