1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono, concernente:

  • a)le operazioni, constatate o progettate, che presentino o paiono presentare un rischio d'infrazione doganale all'altro Stato;
  • b)i nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;
  • c)le categorie di merci note come facenti oggetto di infrazioni doganali nell'altro Stato;
  • d)le persone sospettate di essere dedite a commettere infrazioni doganali nonche' i veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettati di essere utilizzati per tale fine nell'altro Stato. 2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinche' funzionari dei loro servizi, incaricati della ricerca delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di tali informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le citate infrazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art4 · fonte su Normattiva