[1]Operazioni gestite dalla BEI

[2]1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al 9° ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

[3]2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri.

[4]3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti nell'ambito del 9° e del 10° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passivita' originate nel quadro di tale fondo investimenti.

[5]4. La BEI e' remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformita' con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Testo vigente dal 17 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-09;215~accordo-art5 · fonte su Normattiva