In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperano nell'attivita' di contrasto al traffico illecito di valori artistici, nel quadro del presente Accordo. Le Parti contraenti restituiscono i pezzi di antiquariato e i beni di valore artistico a loro disposizione se esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte contraente in violazione della normativa doganale e di altro tipo.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
