Le Parti contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati, cooperano, nel quadro del presente accordo, allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonche' di prevenire il volume d'affari illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art9 · fonte su Normattiva