1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi. 2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art19 · fonte su Normattiva