[1]1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

[2]2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

[3]3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art3 · fonte su Normattiva