Le Parti, di comune intesa, possono integrare il presente Accordo con le disposizioni aggiuntive e modifiche necessarie, debitamente perfezionate in protocolli separati, che costituiranno parte integrante del presente Accordo. l protocolli summenzionati entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.
Testo vigente dal 30 marzo 2010
