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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, col quale e' prorogata la data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con le seguenti modificazioni:

[9]All'articolo 1, comma 1°, del decreto, la data «1° gennaio 1937» e' sostituita dall'altra «1° aprile 1937».

[10]Allo stesso articolo 1, comma 2°, la data «31 dicembre 1936» e' sostituita dall'altra «31 marzo 1937».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1936 - Anno XV

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Benni - Lantini

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-12-26;2159~art1 · fonte del testo