1. Il bilancio del Centro e' stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario. Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro. Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio. Esso e' stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro. 2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d'impegno per un periodo eccedente l'esercizio finanziario. Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi. 3. Il Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell'organico ad esso allegata nonche', eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed approva la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi. 4. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:
- a)l'obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;
- b)l'autorizzazione, per il direttore, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati. 5. Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non e' ancora stato adottato dal Consiglio, il direttore potra' procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purche' non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all'articolo 13, le somme necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del primo comma. 6. Il bilancio e' eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
