1. La Commissione deliberante all'unanimita' dei suoi membri, su proposta dell'Agenzia, stabilisce il regolamento finanziario di quest'ultima. 2. Oltre ai punti specificati negli articoli 16, 18, 20, 21, 25 e 31 del presente Statuto, il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

  • a)le modalita' per la predisposizione e l'esecuzione dei bilanci nonche' quelle inerenti al rendiconto ed alla verifica dei conti;
  • b)le procedure in base alle quali gli anticipi ed i contributi devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione;
  • c)le condizioni alle quali potranno essere effettuati storni di crediti sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione. Tuttavia nessuna spesa di personale puo' essere coperta da storno di crediti attribuiti ad altre spese
  • d)le condizioni alle quali possono essere aperti crediti a favore dell'Organizzazione qualora il bilancio di esercizio ed il bilancio di investimento non siano stati votati all'inizio dell'esercizio nonche' i fondi da mettere a disposizione dell'Organizzazione da parte delle Parti Contraenti a valere sui contributi. 3. Il regolamento finanziario determina le regole che devono essere osservate dagli ordinatori e dai contabili, l'ampiezza delle loro responsabilita' ed i controlli ai quali essi sono soggetti. 4. Esso determina le modalita' nelle quali l'Agenzia deve tenere una contabilita' analitica facendo apparire il valore dei servizi resi, ed istituire un controllo di bilancio che permetta di seguire regolarmente l'utilizzazione dei crediti in corso di esercizio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art30 · fonte su Normattiva