1. Il bilancio di funzionamento ed il bilancio di investimento sono stabiliti nella valuta del Paese dove l'Organizzazione ha la sede. 2. I contributi finanziari previsti ai paragrafi a) dell'Articolo 22 e c) dell'Articolo 24 dei presenti Statuti possono essere pagati in questa valuta. Tuttavia il regolamento finanziario determina in quali condizioni le Parti Contraenti potranno pagare parte del loro contributo in qualsiasi moneta di cui l'Organizzazione possa avere bisogno per adempiere ai suoi compiti. 3. Il regolamento finanziario precisa le basi di riferimento che servono alla determinazione dei tassi di conversione ed alle misure di adeguamento giudicate necessarie a seguito di fluttuazioni di ordine monetario.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art31 · fonte su Normattiva