Nessuno Stato membro e' tenuto ad accordare i privilegi e le immunita' di cui all'articolo 12, all'articolo 13 lettere b), e), f) e g) e all'articolo 14 lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
