Nessuno Stato membro e' tenuto ad accordare i privilegi e le immunita' di cui all'articolo 12, all'articolo 13 lettere b), e), f) e g) e all'articolo 14 lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art16 · fonte su Normattiva