A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario menzionato nell'allegato puo' aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee. Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art23 · fonte su Normattiva