Art. 27 (Convenzione)
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed ad ogni Stato che abbia aderito alla presente convenzione: a. ogni firma b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione c. ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 della stessa. d. ogni altro atto, notifica o comunicazione ad essa relativa. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 1981, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
