1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, il Centro beneficia dell'immunita' giurisdizionale e di esecuzione, salvo:
- a)in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunita' se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorita' nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunita';
- b)in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonche' in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;
- c)in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell'articolo 23 del presente protocollo o dell'articolo 17 della Convenzione relativa all'istituzione del Centro, in appresso denominata "Convenzione";
- d)in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorita' amministrative o giudiziarie. 2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nel cui confronti sia invocata l'immunita' giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, la responsabilita' del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
