1. Il Comitato consultivo scientifico e' composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso e' rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non puo' accettare piu' di due mandati consecutivi. Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale e' invitato a partecipare ai lavori del comitato. I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma piu' estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attivita' del Centro. Il direttore presenta al Consiglio un elenco di candidati. 2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attivita' del Centro elaborato dal direttore e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il direttore tiene il Comitato al corrente dell'esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti. 3. Il Comitato puo' invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi. 4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest'ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera g).

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art7 · fonte su Normattiva