1. La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al 31 dicembre dell'anno in corso. Se tale esercizio inizia durante il secondo semestre, esso dura fino Al 31 dicembre dell'anno successivo. 2. Gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata od approvata possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai lavori senza diritto di voto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Tale periodo puo' essere prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3. 3. Nel corso della prima riunione, il Comitato consultivo scientifico determina, mediante estrazione a sorte, i nove membri del Comitato il cui mandato scade, conformemente all'articolo 7 paragrafo 1, primo comma, al termine del primo, secondo e terzo anno di funzionamento del Comitato.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art25 · fonte su Normattiva