1. Il Comitato finanziario si compone di:

  • a)un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi piu' alti;
  • b)tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non puo' essere rappresentato piu' di due volte consecutive in seno al Comitato. 2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art8 · fonte su Normattiva