1. Il direttore e' il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l'autorita' del Consiglio, all'attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Il Consiglio designa la persona che assicura l'interim del direttore. 2. Il direttore:
- a)adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;
- b)esercita, fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale;
- c)sottopone al Consiglio il progetto di programma di attivita' del Centro cui sono acclusi i pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo scientifico;
- d)prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
- e)tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
- f)sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attivita' e delle passivita', elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonche' la relazione di attivita' del Centro;
- g)conclude, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3, lettera k), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro. 3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il direttore e' assistito dal personale del Centro.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
