• 1)Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni per la nomina del direttore esecutivo; esse sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
  • 2)Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi della organizzazione; egli e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui devoluti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.
  • 3)Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.
  • 4)Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
  • 5)Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'organizzazione. Tetti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dal direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione di loro compiti.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art21 · fonte su Normattiva