Art. 8 (Atto Costitutivo)
1. Il Segretariato comprende il Direttore e il personale. 2. Il Direttore viene nominato tra i candidati degli Stati Membri dal Comitato dei Governatori dopo consultazioni con il Consiglio deiConsiglieri e rimane in carica per un periodo di cinque anni. Il Direttore puo' essere nominato nuovamente per un ulteriore periodo di cinque anni, terminato il quale non puo' piu' essere nominato. Il Direttore dovrebbe essere persona che goda di una posizione e, rispetto quanto piu' alti possibile nel campo scientifico e tecnologico del Centro. In debito conto viene altresi' tenuta l'esperienza del candidato nella direzione di un centro scientifico e di un gruppo multidisciplinare di scienziati. 3. Il personale e' costituito da un Vice Direttore, Capi di dipartimento ed altro personale professionista tecnico, amministrativo e d'ufficio ivi compresi gli operai di cui il Centro possa aver bisogno. 4. Il Direttore e' il funzionario scientifico-amministrativo di maggior grado, nonche' il rappresentante legale del Centro. Egli agisce in tale veste in occasione di tutte le riunioni del Comitato dei Governatori dei suoi organi ausiliari. Fatte salve le direttive ed il controllo del Comitato dei Governatori o del Consiglio dei Consiglieri, il Direttore ha la responsabilita' e l'autorita' generale per dirigere il lavoro del Centro. Egli adempie a ogni altra funzione che gli venga affidata da questi organi. Il Direttore e' responsabile della nomina, organizzazione e operato del personale, il Direttore istituisce un meccanismo di consultazione con gli scienziati di maggior grado del Centro sulla valutazione dei risultati scientifici e la pianificazione del lavoro scientifico in corso. 5. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore e il personale non possono richiedere ne' ricevere istruzioni da Governi o altre autorita' esterne al Centro. Essi si astengono da qualsiasi azione possa riflettersi sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte al Centro. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore, del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'. 6. Il personale e' nominato dal Direttore conformemente ai regolamenti approvati dal Comitato dei Governatori. Le condizioni di servizio del personale si conformano, per quanto possibile, a quelle del sistema comune presso le Nazioni Unite. L'elemento determinante nell'assunzione di personale scientifico e tecnico e nella determinazione delle condizioni di servizio e' la necessita' di assicurare i piu' alti standards di efficienza, competenza e integrita'.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
