[1]PROTOCOLLO

[2]SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE

[3]Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973 NELL'INTENTO di definire i privilegi e le immunita' necessarie al buon funzionamento di tale Centro, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

[5]1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente protocollo. 2. Le autorita' dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore puo' presumersi acquisito in caso d'incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione. 3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art1 · fonte su Normattiva