1. Il Centro coopera costantemente con le autorita' competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanita' e all'ispezione dal lavoro nonche' delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunita' e agevolazioni previsti dal presente protocollo. 2. Le modalita' di cooperazione possono essere precisate, negli accordi complementari previsti all'articolo 22.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art20 · fonte su Normattiva