I privilegi e le immunita' di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonche' il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio e' situata la sede del Centro. Detto accordo e' approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c).
Testo vigente dal 23 maggio 1977
