I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti:
- a)immunita' giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
- b)esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;
- c)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
- d)beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- e)beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- f)beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- g)diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto e' esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
