I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti:

  • a)immunita' giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
  • b)esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;
  • c)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
  • d)beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
  • e)beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
  • f)beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
  • g)diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto e' esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art13 · fonte su Normattiva