I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti:

  • a)immunita' da arresto e detenzione nonche' da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
  • b)immunita' giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
  • c)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
  • d)esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalita' di registrazione;
  • e)beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art12 · fonte su Normattiva