I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti:
- a)immunita' da arresto e detenzione nonche' da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
- b)immunita' giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
- c)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
- d)esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalita' di registrazione;
- e)beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
