Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:

  • a)immunita' giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
  • b)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
  • c)beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art14 · fonte su Normattiva