Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art21 · fonte su Normattiva