par. 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza. par. 2. L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti degli Stati membri interessati e di impedire ogni abuso cui possono dar luogo i privilegi e immunita' previsti nel presente Protocollo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~protocollo-art7 · fonte su Normattiva