Su decisione del consiglio che delibera all'unanimita', il Centro puo' concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente protocollo nonche' altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art22 · fonte su Normattiva