Articolo IX Coordinamento delle procedure di attuazione Le Parti si consulteranno, per quanto necessario, al fine di mettere a punto procedure volte all'attuazione del presente Accordo e di far fronte e comporre ogni eventuale divergenza o controversia.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artix · fonte su Normattiva