Articolo IV Direttive Generali A. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE 1. Errata designazione dello Stato Parte ispezionato. Qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato per una ispezione ad un impianto per il quale entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere piu' correttamente alla definizione di "Stato Parte ispezionato", le Parti informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta che venga designata quale Stato Parte Ispezionato la Parte piu' appropriata. 2. Rifiuto di concedere l'accesso. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra Ispettiva dell'OPAC in caso di ispezione su sfida fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Nei casi in cui l'Italia non esercitera' tale diritto, si adoperera' per favorire l'ispezione. 3. Ispezione di navi o aeromobili di bandiera. Nei casi in cui navi o aeromobili di bandiera siano l'unico oggetto di un'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Qualora sia invece designata quale Stato Parte ispezionato la Parte che non possiede tali beni, le Parti dovranno informare il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC che la nave o l'aeromobile sono esclusivamente sotto la giurisdizione o il controllo dell'altra Parte che pertanto e' correttamente lo Stato Parte Ispezionato. 4. Ispettori. a. Ciascuna Parte informera' l'altra Parte del veto posto ad ispettori o assistenti d'ispezione. Al momento della ricezione di tale notifica, l'altra Parte dovra' informare il Segretariato Tecnico dell'OPAC che, in caso di ispezioni su sfida in cui proprieta' di entrambe le Parti possano essere comprese, interamente o in parte, nell'area ispezionabile, non accettera' determinati ispettori o assistenti d'ispezione nei confronti dei quali la prima Parte ha posto il proprio veto. b. Al momento della ricezione della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, le Parti si segnaleranno reciprocamente se sulla lista degli ispettori vi siano dei nominativi che possano destare preoccupazione. Nel caso in cui un ispettore o un assistente d'ispezione incluso nella lista ufficiale dell'ispezione su sfida destasse preoccupazione, le Parti si consulteranno in merito al grado di accesso da accordare a tale ispettore o assistente d'ispezione. 5. Osservatore dello Stato Parte richiedente. Nel ricevere una notifica di ispezione su sfida che rientri nelle finalita' del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito alla decisione di accettare l'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente. In conformita' con le disposizioni della Convenzione lo Stato Parte ispezionato ha la facolta' di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprieta'. 6. Mandato. Lo Stato Parte ispezionato fornira' al rappresentante dell'altra Parte una copia del mandato di ispezione non appena questo sara' disponibile. 7. Scorta. Lo Stato Parte ispezionato sara' responsabile, con l'eventuale assistenza dell'altra Parte, delle procedure da seguire ai Punti di Entrata/Uscita (POE) designati, del servizio di scorta e dell'assistenza amministrativa e logistica alla Squadra Ispettiva e all'osservatore che comprende, tra l'altro, alloggio, pasti, trasporti, mezzi di comunicazione, ambiente di lavoro, assistenza sanitaria d'emergenza, sicurezza e assistenza in situazioni di emergenza, per il periodo compreso dall'arrivo al Punto di Entrata al momento della partenza. All'interno di ogni impianto utilizzato dall'altra Parte, entrambe le Parti forniranno un servizio congiunto di scorta al fine di agevolare la conduzione dell'ispezione. 13. TRATTATIVE SUL PERIMETRO Lo Stato Parte ispezionato soprintendera' ad ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante i negoziati sul perimetro. Le Parti dovranno approvare ogni ampliamento del perimetro. C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE 1. L'altra Parte puo' chiedere allo Stato Parte ispezionato di rappresentare i suoi interessi nella conduzione di un'ispezione che coinvolga uno o piu' impianti dell'altra Parte. In tal caso, lo Stato Parte ispezionato dovra' fare tutto quanto in suo potere per proteggere gli interessi dell'altra Parte. 2. Lo Stato Parte ispezionato soprintendera' ogni contatto con la Squadra Ispettiva in merito all'accesso o alle informazioni che dovranno essere forniti alla Squadra Ispettiva. 3. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato non faranno alcun riferimento ne' forniranno informazioni relative ad impianti appartenenti all'altra Parte esterni all'area ispezionabile senza il consenso dell'altra Parte. Nel corso dell'ispezione le Parti si consulteranno, per quanto necessario, in merito a misure volte a minimizzare l'impatto dell'ispezione sulle attivita' o sugli impianti esterni all'area ispezionabile. 4. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo d'ispezione ai sensi del Paragrafo 57 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche. D. ATTIVITA' POST-ISPETTIVE 1. Lo Stato Parte ispezionato fornira' all'altra Parte copia del rapporto preliminare d'ispezione entro 24 ore dalla ricezione, nonche' copia della bozza del rapporto finale d'ispezione, inviato dal Segretariato Tecnico, entro 48 ore dalla ricezione. Entrambe le Parti hanno la facolta' di indicare informazioni o dati contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione che non riguardino le armi chimiche che, a loro parere, abbiano carattere confidenziale. Lo Stato Parte ispezionato proporra' al Segretariato Tecnico le varianti richieste dall'altra Parte al fine di proteggere tali informazioni. L'altra Parte presentera', in maniera tempestiva, commenti e proposte di variante alla bozza del rapporto finale di ispezione. Tali commenti dovranno essere inoltrati appena possibile, in ogni caso entro e non oltre sei giorni dalla ricezione del rapporto da parte dello Stato Parte ispezionato. Le Parti si consulteranno in merito all'inclusione dei commenti di cui sopra nel rapporto finale. 2. Le Parti si consulteranno in merito ai costi dell'ispezione che dovranno essere rimborsati dall'OPAC. 3. AI termine di un'ispezione, le Parti si consulteranno al fine di considerare la necessita' di apportare eventuali variazioni alle procedure previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artiv · fonte su Normattiva