Articolo VII Relazioni esterne In seguito o durante ispezioni che ricadano nell'ambito del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito ad eventuali dichiarazioni, congiunte o indipendenti, da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione, al Consiglio Esecutivo, alla Conferenza degli Stati Parte, al Segretariato Tecnico o ad altri Stati Parte alla Convenzione. Le Parti, inoltre, decideranno se e come informare gli organi di stampa in merito a tali ispezioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artvii · fonte su Normattiva