Articolo VI Ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato A. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE 1. L'Italia, a sua discrezione, inviera' propri rappresentanti per osservare e prendere parte alle attivita' pre-ispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro. Nel caso in cui uno o piu' impianti italiani siano compresi nell'area ispezionabile, l'Italia avra' il compito di prepararli per l'ispezione. 2. I rappresentanti dell'Italia avranno il diritto di osservare e di prendere parte al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. Gli Stati Uniti effettueranno il controllo delle attrezzature per l'ispezione in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC, che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti o dispositivi allegati forniti dal Segretariato Tecnico in conformita' con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da' entrambe le Parti, gli Stati Uniti rifiuteranno le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate. B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO Gli Stati Uniti soprintenderanno ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante la designazione del perimetro. L'Italia avra' tuttavia la facolta' di esprimere il proprio giudizio sul perimetro finale in relazione a parti esterne agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, tenendo in conto gli interessi di entrambe le Parti. C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE 1. Alla Squadra Ispettiva sara' accordato, a discrezione dell'Italia, l'accesso alle aree esterne ai confini dell'impianto ma interne al perimetro finale. Durante l'ispezione il Governo italiano si adoperera' quanto piu' possibile al fine di garantire che il Governo degli Stati Uniti, in qualita' di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione. 2. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare il potenziale impatto delle attivita' ispettive sugli impianti dell'Italia. 3. Gli Stati Uniti attueranno le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche subordinatamente alle seguenti condizioni, come stabilito dalla Convenzione: a. l'Italia avra' a disposizione 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto d'Entrata prima di autorizzare l'accesso ai propri impianti; b. l'Italia avra' il diritto, ai sensi dei Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di adottare ogni misura necessaria a proteggere la propria sicurezza nazionale; c. l'Italia avra' il diritto, ai sensi del Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni del piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva; d. ai confini degli impianti italiani o nel corso delle attivita' ispettive all'interno di tali impianti, l'Italia avra' il diritto di soprintendere le attivita' fotografiche o di videoregistrazione, in conformita' con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24,26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche. 4. L'Italia avra' il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attivita' ispettive sugli impianti italiani. L'accesso ad impianti italiani ubicati nella fascia di 50 metri sara' accordato alla Squadra Ispettiva a discrezione dell'Italia. D. ATTIVITA' POST-ISPETTIVE A seguito di consultazioni ed intese, l'Italia inoltrera' agli Stati Uniti le sue richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinche' siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dagli Stati Uniti.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artvi · fonte su Normattiva