[1]Procedura amichevole
[2]1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti contraenti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Accordo. 4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.
Testo vigente dal 25 novembre 2016
