((Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica e a partire da tale data avra' effetto:))

  • a)con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'art. 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Testo vigente dal 21 gennaio 2017

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