[1]Definizioni
[2]1. Nel presente Accordo:
- a)il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
- b)«Bermuda» designa le isole di Bermuda;
- c)«piano comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica;
- d)«societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e)«autorita' competente» designa, nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel caso di Bermuda, il Ministro delle finanze o un rappresentante autorizzato del Ministro;
- f)«Parte contraente» designa, come il contesto richiede, l'Italia o Bermuda;
- g)«diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;
- h)«reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
- i)«informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione, documentazione o registrazione in qualunque forma;
- j)«misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- k)«persona» comprende una persona fisica, una societa', qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, o ogni altra associazione di persone;
- l)l'espressione «piano o fondo comune d'investimento collettivo» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- m)l'espressione «societa' quotata in Borsa» designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- n)l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa';
- o)l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti contraenti;
- p)«Parte interpellata» designa la Parte del presente Accordo cui e' richiesto di fornire o che ha fornito le informazioni in risposta ad una richiesta;
- q)«Parte richiedente» designa la Parte del presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto le informazioni dalla parte interpellata;
- r)«imposta» designa le imposte cui si applica il presente Accordo. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte contraente.
Testo vigente dal 25 novembre 2016
