1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione. 2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiesta, lasciando impregiudicata la facolta' per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
